giovedì 1 ottobre 2015

OMESSI VERSAMENTI IVA? NON PUNIBILITÀ FINO A 250.000 EURO

La soglia di 50mila euro viene innalzata a 150mila euro per l’omesso versamento delle ritenute Per gli omessi versamenti Iva, invece, la soglia penale passa a 250mila euro.

Soglie più alte per i reati di omesso versamento Iva. Il Consiglio dei ministri del 22 settembre scorso ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23) di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Porta da 50mila a 250mila euro l'importo che fa scattare il penale-tributario per l'omesso versamento. 

Anche per la dichiarazione infedele viene previsto un innalzamento delle soglie di punibilità: gli attuali 50mila euro di imposta evasa diventano 150mila e il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni. 

Inoltre viene introdotta una nuova ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta che scatterà con l'omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50mila euro. Pene più pesanti per il reato da indebita compensazione con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50mila euro: la reclusione potrà andare da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di sei anni. 

La norma viene incontro a numerosi contribuenti che si sono trovati, loro malgrado, in difficoltà e in carenza di liquidità. 

In particolare, la riforma affronta i seguenti punti: 

Omesso versamento di IVA
L'omesso versamento dell’IVA diventa non punibile per importi fino a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Rimane invece fermo il limite di tempo per versare l'acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Omesso versamento di ritenute certificate
Soglia di non punibilità elevata da 50 mila euro a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Questo per chi non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute.

Custodia giudiziale
Una nuova norma introduce la custodia giudiziale dei beni sequestrati, in tutti quei procedimenti penali relativi a delitti tributari. Questo vuole impedire che il patrimonio venga per così dire "intaccato" a discapito di una eventuale confisca successiva. 

Confisca obbligatoria
È mantenuta la confisca dei beni  in caso di condanna.

Cause di non punibilità
Non punibilità  in caso di integrale pagamento – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
L'interesse in caso di ravvedimento operoso è pari al 6% dell’imposta.

La  riforma entro in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo.

La norma è applicabile anche a violazioni precedenti sia per coloro che non sono stati ancora scoperti, sia quei contribuenti che sono stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, compresi i casi in cui il procedimento è in corso. 

Una buona notizia per tutti gli imprenditori in difficoltà finanziaria in quanto consentirà loro di evitare completamente l’ambito penale.


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1 commento:

  1. Spesso capita anche che notificano atti o cartelle che hanno ad oggetto tasse o imposte già versate. In tale caso diventa molto più semplice in luogo della presentazione del ricorso, che richiederebbe molto più tempo e spese, andare direttamente dall’ufficio che ha emesso l’atto per notificare l'errore.

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