mercoledì 31 agosto 2016

UNA SENTENZA AL TRIBUNALE DI SALERNO

decreto
SDL Centrostudi riporta il commento predisposto dal Avv. Biagio Riccio:


Nota a sentenza

La sentenza che si annota ha una sua peculiarità in quanto si riferisce ad una controversia nata prima dell’anno 2000; la banca non ha tenuto conto di questa fondamentale circostanza e comunque ha applicato retroattivamente la delibera C.ICR,riconoscendo che nella fattispecie andasse contemplato l’anatocismo,valevole solo per le vertenze successive al febbraio del 2000.
Ha scritto il giudice: “la Banca ha poi applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi; non è stato operato alcun successivo adeguamento dei rapporti alle previsione della delibera Cicr 9.2.2000 quanto alla capitalizzazione, che quindi deve ritenersi illegittima per l’intero sviluppo dei rapporti stessi”


E’ ben noto che “La delibera CICR 9 febbraio 2000, con cui si sono fissate le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne è consentita la periodizzazione trimestrale. non ha efficacia retroattiva, nel senso che, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera, l’adeguamento dei contratti medesimi da parte dell’istituto di credito alla nuova realtà normativa non vale a sanare automaticamente il vizio di nullità. Al riguardo si osserva che la disposizione transitoria dell’art. 7 della delibera CICR, con cui si prevede l’adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia adempiuto dalla banca o dall’intermediario finanziario quanto previsto dal comma 2 della stessa, secondo cui nel caso di modifica, comportante un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la modifica deve essere specificatamente approvata per iscritto dalla clientela. È evidente, infatti, che per i contratti stipulati precedentemente alla delibera, la nullità della clausola anatocistica determina, come sopra precisato, l’assenza di capitalizzazione degli interessi; il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, ripostato nell’art. 7 della delibera non può essere riferito alla nullità dell’anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla delibera stessa; ne consegue che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l’adeguamento automatico operato dall’istituto di credito implica un peggioramento delle condizioni che, in mancanza di una specifica approvazione scritta del cliente, perpetra gli effetti della nullità. A conforto di detto orientamento si riscontra l’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto ’99 n. 342; dunque è venuta meno la possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente. In altri termini, la pronuncia della Corte Costituzionale ha fatto venir meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti precedenti per i quali si rende necessario che le nuove clausole di capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta dal cliente, risultando illegittimo l’adeguamento in via generale pubblicato sulla gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Per effetto della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, le clausole anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore (v. sul punto anche Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. n. 4093/2005; Cass. n. 25016/2007)” (Tribunale di Messina, dott. Daniele Carlo Madia, sent. n° 618 del 21 marzo 2013; nel medesimo senso cfr. Tribunale di Piacenza, sentenza del 27/10/2014, n° 757).
Dunque, vale quanto disciplinato dalla Corte di legittimità a sezioni unite: “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 cost., l’art. 25 comma 3 d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera Cicr di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.” (Cassazione civile, sez. un., 04/11/2004, n° 21095).
Nel caso in rassegna la banca non ha proceduto a nessuna regolarizzazione del rapporto di conto corrente anche con un contratto che regolasse le pattuizioni in ragione delle nuove regole sull’anatocismo.

In proposito ha statuito la giurisprudenza:” Nella vigenza del regime delineato dalla delibera con cui il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell’anatocismo nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, il riconoscimento degli interessi anatocistici è subordinato, per i contratti bancari stipulati dopo il 21 aprile 2000, alla sussistenza di una specifica pattuizione tra le parti e, per quelli stipulati in epoca anteriore nei quali le pattuizioni sulla capitalizzazione degli interessi erano nulle, al raggiungimento di un nuovo accordo con il cliente, non essendo all’uopo sufficiente la comunicazione delle nuove condizioni effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, dal momento che rispetto a una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione (Tribunale di Padova sentenza, 26-07-2012 Foro it. anno 2013, parte I, col. 1028).

Sulla base di questi assunti il giudice ha ritenuto parte attrice comunque creditrice della somma di euro 26.709,19, importo risultante da partite in compensazione tra le parti, come da dispositivo della sentenza.
Avv. Biagio Riccio

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