Con grande soddisfazioni SDL Centrostudi allega una Sentenza ottenuta dinanzi il
Tribunale di Agrigento dall’avvocato Giuseppe Carianni, di cui di
seguito vi lasciamo Suo commento:
“Con grande … grandissima soddisfazione, vi allego la sentenza
resa dal tribunale di Agrigento, depositata oggi, con cui il Dott.
Illuminati G.I. del tribunale adito ha riconosciuto ad un nostro cliente
un rimborso complessivo di euro 36.072,58 oltre interessi legali sulla
sorte capitale a far tempo dalla domanda giudiziale sino al soddisfo e
soprattutto ha rigettato la domanda riconvenzionale per euro 122.992,53
formulata dalla banca in corso di causa,condannando la banca altresì
alle spese.
La sentenza è meravigliosa, sia perché proveniente da un foro
particolarmente difficile, sia perché abbraccia tutta una serie di
questione di diritto bancario molto interessanti.
Vale la pena soffermarsi su alcuni passaggi cruciali della stessa.
innanzitutto, il rigetto della domanda riconvenzionale da parte della Banca, concernente un conto di anticipo fatture.
il Magistrato, infatti, ha ritenendo insufficienti i documenti bancari
prodotti dall’istituto di credito, che si è limitato a produrre la
documentazione ex art. 50 tub. la produzione non è stata considerata
esaustiva, come contestato dagli attori, trattandosi peraltro di un
conto di anticipo fatture, per cui in verità sono necessari altri e più
completi documenti per dimostrare il credito, ovvero documenti
necessari per dimostrare lo storico dell’operazione di storno, come ad
es. il dettaglio delle fatture anticipate o il dettaglio delle
competenze anticipo su fatture o le schede anticipi o ancora il
partitario contabile …ecc..ecc..
In secundis, dopo una attenta ricostruzione tecnica di tutti i conti
correnti concernenti il rapporto bancario oggetto di contestazione, va
rilevata l’eccezione di mancata previsione contrattuale di un c.d. fido
di cassa per taluni conti. In sostanza, dagli scalari emergeva che la
banca di fatto aveva applicato nel corso del rapporto bancario un fido
di cassa, che tuttavia non era stato mai consacrato in un rapporto
contrattuale (che aveva previsto altro) e quindi in mancanza di una
previsione negoziale di un tasso di interesse a debito per il fido, il
Giusdicente ha applicato il tasso bot ex art. 117 tub.
Sull’usura. vero è che il Giudicante ha da sempre seguito
l’orientamento (assolutamente non condiviso!!!) di non applicare l’art.
1815 cc anche per i trimestri colpiti da usura, ordinandone il rientro
entro soglia TSU, ma è altrettanto vero che lo stesso ha accolto la tesi
del calcolo del TSU con la formula taeg (e non è poco!!!) richiamando
precedenti a noi favorevoli (cfr Tribunale di Reggio Emilia sez II civ.
sentenza 9 luglio 2015 n. 976).
E comunque, non va dimenticato, che siamo dinanzi ad una sentenza di un
Magistrato della Repubblica ove è stato acclarato che la Banca ha
applicato usura! non occorrono altri commenti. in merito alla
illegittima capitalizzazione degli interessi a debito, lascio a voi ogni
riflessione, ritenendo tale sentenza meritevole di pubblicazione anche
solo per tale aspetto. La ricostruzione logico giuridica seguita dal
Magistrato è lungimirante; lo stesso ha rilevato come nonostante vi
fosse la clausola di reciprocità nei contratti bancari prodotti dalle
parti, in facto, la banca ha palesemente eluso l’obbligo di reciproca
pari capitalizzazione, violando l’art. 1283 cc e parlando addirittura
di “ clausola in frode alla legge” per violazione dell’art. 1344 cc.
Concludendo sulla CMS, invece, pesantemente contestata dallo scrivente
per l’evidente genericità della formulazione contrattuale, il Magistrato
ha accolto le nostre doglianze sulla base di una disamina peritale
attenta e funzionale al buon esito del Giudizio.
C’è da complimentarsi con il nostro Ctp di parte che ha ben rappresentato in sede peritale le richieste degli attori.
C’è da complimentarsi con tutta la squadra (alias famiglia) SDL per il
lavoro duro fatto: Aver salvato l’ennesimo cliente dalle vessazioni di
un istituto di credito mi inorgoglisce ed mi stimola ad andare avanti.
Ad Maiora
Avv. Giuseppe Carianni”
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