L’articolo 3, terzo comma, del Decreto Ministeriale Applicativo sancisce inoltre che «nei rapporti di conto è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre corrente o di conto di pagamento».
In estrema sintesi, cosa cambia per i clienti degli istituti? Al 31 dicembre di ogni anno verranno conteggiati gli interessi passivi maturati su un prestito o un mutuo (questo anche per i contratti iniziati in corso d’anno). A quel punto, il debitore avrà di fronte a sé due alternative. O s’impegnerà a corrispondere quegli interessi entro 60 giorni, oppure ne autorizzerà l’addebito sul proprio conto corrente. In questo secondo caso gli interessi si aggiungeranno al capitale e scatterà appunto l’anatocismo: a partire dal primo marzo successivo (ovvero alla scadenza del termine massimo di 60 giorni), cominceranno a maturare gli interessi sugli interessi.
In estrema sintesi, cosa cambia per i clienti degli istituti? Al 31 dicembre di ogni anno verranno conteggiati gli interessi passivi maturati su un prestito o un mutuo (questo anche per i contratti iniziati in corso d’anno). A quel punto, il debitore avrà di fronte a sé due alternative. O s’impegnerà a corrispondere quegli interessi entro 60 giorni, oppure ne autorizzerà l’addebito sul proprio conto corrente. In questo secondo caso gli interessi si aggiungeranno al capitale e scatterà appunto l’anatocismo: a partire dal primo marzo successivo (ovvero alla scadenza del termine massimo di 60 giorni), cominceranno a maturare gli interessi sugli interessi.
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