lunedì 14 novembre 2016

IL TAEG NON È INDICATO NEL CONTRATTO? ECCO COME DIFENDERSI DALLE BANCHE

Nei contratti di prestiti e mutui, i tassi di interesse sono calcolati sulla base di due indici: il TAN e il TAEG, rispettivamente il Tasso Annuo Nominale e il Tasso Annuo Effettivo Globale. Entrambi devono essere specificati chiaramente e correttamente, soprattutto il secondo che rappresenta il costo totale che ti assumi per ripagare il credito che ti è stato concesso.



In molti casi, nei contratti di prestiti e mutui in cui manca il TAEG, è indicato esclusivamente il TAN. Questo indice stabilisce il tasso di interesse puro che viene applicato al finanziamento e indica l'interesse annuo, cioè la somma in più che devi versare alla banca alla fine dell'anno, in base alla somma che hai ricevuto.

Oppure, più spesso, accanto al TAN viene sì indicato anche il TAEG, ma non nella maniera corretta. Gli interessi sulla somma che hai ricevuto in prestito vengono calcolati ogni tre mesi. Su questa addizione interessi+capitale vengono aggiunti ulteriori interessi: questo processo si chiama capitalizzazione trimestrale degli interessi (che è alla base dell’anatocismo), e andrebbe calcolata nel TAEG.

In più, prestiti e mutui prevedono delle spese di vario tipo: da quelle per l'assicurazione sulla casa o sul credito, a quelle di incasso rata o quelle di istruttoria, etc. Tutti questi costi sono collegati al credito e vanno necessariamente calcolati e indicati nel TAEG.


Cosa fare se il TAEG non è indicato e quali sono le conseguenze?

Se ti accorgi che sul tuo contratto di mutuo oppure di prestito non è indicato il TAEG oppure pensi che non sia stato calcolato correttamente, allora puoi legittimamente opporti alla richiesta di rimborso della banca. Puoi, infatti, contestare l'applicazione degli interessi cosiddetti ultralegali (ovvero superiori al tasso legale vigente), poiché senza l'indicazione del TAEG nel contratto manca anche un accordo tra le parti sul tasso effettivo applicato.

In questi casi, la banca subisce una sanzione alquanto pesante: gli interessi del tuo finanziamento vengono ricalcolati secondo il tasso dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) emessi nei dodici mesi antecedenti alla firma del contratto oppure secondo il tasso minimo dei BOT in vigore durante il contratto di credito. La scelta si basa sul parametro più conveniente per il cliente. Inoltre, il contratto di finanziamento difettoso è da considerarsi nullo. In questo modo, le nuove condizioni applicate sono sicuramente molto più sfavorevoli alla banca rispetto a prima e viene, così, scongiurata la pratica di non esprimere il TAEG in maniera chiara e corretta.

Ottimo esempio è quanto successo in Slovacchia in questi giorni. Come riporta il Sole 24 Ore, il quesito era relativo a una controversia tra la banca Home Credit Slovakia e la signora Klára Bíróovà, che nel 2011 aveva chiesto un finanziamento di 700 euro all’istituto e aveva poi smesso di rimborsarlo dopo le prime due rate. Nel contratto non era indicato il Taeg e non erano nemmeno state sottoscritte le condizioni generali del contratto, che però erano richiamate nel testo del contratto e che la signora aveva dichiarato di aver letto e compreso.


Il giudice investito del caso ha deciso di rivolgersi alla Corte europea per chiarire alcuni dubbi: da una parte sulla validità del contratto in assenza di sottoscrizione delle condizioni generali di contratto dall’altra, sulla compatibilità con le norme europee della legge slovacca, che stabilisce che in caso di assenza di Taeg e altre informazioni obbligatorie, l’intermediario perde il diritto a ricevere il pagamento di interessi e spese. Sul primo punto, la Corte ha stabilito che le condizioni generali non devono essere necessariamente inserite nello stesso documento contrattuale, ma devono comunque essere inserite su un supporto cartaceo (o altro supporto durevole) e consegnate al cliente prima della sottoscrizione del contratto.



La sentenza ruota attorno alla direttiva sul credito ai consumatori, numero 2008/48, che all’articolo 4, paragrafo 2, comma c, dichiara che nelle informazioni pubblicitarie di base da fornire ai consumatori ci sia, appunto, il TAEG. Obbligo che viene ripetuto nell’articolo 5, paragrafo 1, comma g, dove è riportato quanto segue:


il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati.

Inoltre l’articolo 125 bis comma 6 del Testo unico bancario prevede che se alcuni costi non sono stati accuratamente valorizzati nel Taeg, e quindi il Taeg non è corretto, le clausole riferite a questi oneri sono nulle. E in caso di assenza o nullità delle clausole riferite al Taeg, il contratto non è gratuito, ma si applica il tasso BoT, cioè il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Se poi il contratto non contiene altre informazioni obbligatorie, come il tipo di contratto, le parti, l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso, il contratto è nullo e il consumatore restituisce solo le somme effettivamente utilizzate.

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