lunedì 14 novembre 2016

SENTENZA POSITIVA LEASING AL TRIBUNALE DI BERGAMO

SDL Centrostudi con molta soddisfazione allega la sentenza emessa dal Tribunale di BERGAMO che accoglie le nostre domande relativamente ad un contratto di leasing supportato da perizia SDL e patrocinata in giudizio dall’Avv. Sabrina Breda (foro di Padova) di cui di seguito abbiamo il piacere di riportarvi direttamente i suoi commenti:

sentenza_sdlTrattasi di contratto di leasing ove il tasso di mora supera da solo il tasso soglia usura.
Il Giudice sanziona il leasing alla restituzione non solo degli eventuali interessi di mora pagati dal cliente, ma anche degli interessi corrispettivi.
Nella sentenza viene disattesa la maggiorazione di 2,1% prevista dalla Banca d’Italia che il Giudice ha reputato essere illegittima
Il giudice ha così statuito la restituzione all’attrice di tutti gli interessi corrispettivi pagati, in quanto non erano stati pagati interessi moratori.
Condanna altresì la banca al pagamento delle spese legali.

Si riportano brevi stralci della sentenza:
La normativa è chiara, e non dà adito ad alcun dubbio: l’usura, sia penale che civile, sussista alla condizione che gli interessi, superiori al tasso soglia, e perciò usurari, siano dati ovvero anche solo promessi o convenuti.

Ai fini della valutazione circa l’usurarietà si devono considerare tutte le componenti del credito, escluse soltanto le tasse e le spese, e quindi anche gli interessi moratori.
L’assunto della convenuta, secondo cui nella fattispecie concreta non sarebbe configurabile l’usura, dato che non sono mai stati applicati interessi moratori, non è quindi condivisibile.

La legge stabilisce un’unica soglia media delle remunerazioni, a qualsiasi titolo convenute, e dunque valuta insieme tutti gli interessi, siano essi corrispettivi e/o moratori; pur non disconoscendone la diversa funzione, essa ha inteso porre un limite massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti ci costi del credito, pertanto, ogni pattuizioni eccedente configura usura.

Appurato che gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura, e appurato che il tasso soglia da prendere in considerazione è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi, si tratta, a questo punto, di stabilire le conseguenze dell’eventuale superamento del limite.
Anche su questo fronte si contrappongono due indirizzi: quello che predica la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito (ad esempio Corte d’Appello Venezia 18 febbraio 2013), e quello invece che ritiene la nullità (c.d. parziale) della sola clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente debenza in ogni caso degli interessi corrispettivi (ad esempio Tribunale Milano 8 marzo 2016).

Il Giudice ha ritenuto di aderire al primo orientamento con le motivazioni ivi indicate.

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