giovedì 19 gennaio 2017

SENTENZA DI ANNULLCAMENTO DI INTIMAZIONE E RELATIVE CARTELLE DI PAGAMENTO

sentenza annullamento


Si tratta questa di una interessante sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 19.12.2016 e pubblicata in data 11.01.2017.
La Commissione ha accolto il ricorso e annullato quasi integralmente l’atto impugnato.
La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto una intimazione di pagamento notificata da Equitalia in data 11.04.2016, intimazione emessa sul presupposto del mancato pagamento di cinque cartelle esattoriali, dettagliatamente indicate nel ricorso, relative ad IRPEF, addizionale regionale, contributo sanitario nazionale, per le annualità 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, per un carico complessivo di Euro 48.877,85.

Attraverso il ricorso si è eccepita, tra l’altro, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, quali atti presupposti a qualsiasi procedura di riscossione coattiva.
Si è poi eccepita la decadenza in cui è incorsa Equitalia dal potere di riscossione dei tributi e dalla notificazione di ulteriori atti, nonché la prescrizione di parte dei tributi pretesi.

Ebbene, la CTP di Milano, in accoglimento dell’eccezione di decadenza, ha evidenziato che i tributi oggetto della pretesa di Equitalia sono relativi a dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001 e che, pertanto, la notifica delle cartelle doveva avvenire entro il quinto anno successivo a quello di presentazione (ex L. 156/2005).
Di conseguenza, ad eccezione di una sola cartella tra quelle indicate nell’impugnata intimazione, per tutte le altre è maturato il termine di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/73.
Dato che l’unica cartella per cui Equitalia non è stata dichiarata decaduta porta un credito pari ad euro 2.070,22, l’adita Commissione Tributaria ha annullato l’atto impugnato per la complessiva somma di euro 46.807,63.
Causa seguita dall’Avv. Andrea Ziletti.

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