Si tratta questa di una interessante sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano in data 19.12.2016 e pubblicata in data
11.01.2017.
La Commissione ha accolto il ricorso e annullato quasi integralmente l’atto impugnato.
La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto una intimazione
di pagamento notificata da Equitalia in data 11.04.2016, intimazione
emessa sul presupposto del mancato pagamento di cinque cartelle
esattoriali, dettagliatamente indicate nel ricorso, relative ad IRPEF,
addizionale regionale, contributo sanitario nazionale, per le annualità
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, per un carico complessivo di Euro 48.877,85.
Attraverso il ricorso si è eccepita, tra l’altro, l’omessa notifica
delle cartelle di pagamento, quali atti presupposti a qualsiasi
procedura di riscossione coattiva.
Si è poi eccepita la decadenza in cui è incorsa Equitalia dal potere
di riscossione dei tributi e dalla notificazione di ulteriori atti,
nonché la prescrizione di parte dei tributi pretesi.
Ebbene, la CTP di Milano, in accoglimento dell’eccezione di
decadenza, ha evidenziato che i tributi oggetto della pretesa di
Equitalia sono relativi a dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001 e
che, pertanto, la notifica delle cartelle doveva avvenire entro il
quinto anno successivo a quello di presentazione (ex L. 156/2005).
Di conseguenza, ad eccezione di una sola cartella tra quelle indicate
nell’impugnata intimazione, per tutte le altre è maturato il termine di
decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. 602/73.
Dato che l’unica cartella per cui Equitalia non è stata dichiarata
decaduta porta un credito pari ad euro 2.070,22, l’adita Commissione
Tributaria ha annullato l’atto impugnato per la complessiva somma di
euro 46.807,63.
Causa seguita dall’Avv. Andrea Ziletti.
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