martedì 8 settembre 2015

USURA BANCARIA: 31 ISTANZE PRESENTATE IN UN ANNO NELLA SOLA BERGAMO

Molti i procedimenti contro le banche. In tema di usura, i fenomeni di criminalità nella città di Bergamo sembrano essere più rari, mentre aumentano quelli di usura bancaria. È quanto emerge dalle richieste presentate in prefettura per accedere all’apposito fondo destinato alle vittime. Nel 2014 sono state 31 le istanze presentate, 30 per usura bancaria e una per estorsione. 

Ne parla L'eco di Bergamo spiegando che  dodici hanno ricevuto parere sfavorevole e le altre sono ancora in fase di istruttoria. Nei primi sei mesi del 2015, invece, le istanze presentate negli uffici di via Tasso sono state 10, tutte ancora in fase di analisi. 

Nella provincia di Bergamo la quasi totalità delle istanze è stata presentata da imprenditori che ritengono di aver pagato mutui bancari con tassi usurari e hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Attualmente c’è un solo caso di un’imprenditrice con il mutuo approvato e in fase di rilascio.


Vittima di usura bancaria?

Nell’ordinamento giuridico italiano l’Art. 644 del Codice Penale  introduce come fattispecie normativa l’usura bancaria.
Il 7 Marzo del 1996, con la L.108,  essa viene ridisegnata in modo innovativo e modificata profondamente.
Descrizione

Il legislatore ha mirato a ridisegnare un quadro complessivo, che avesse come obiettivo quello di marcare con evidenza l’elemento dirimente tra il lecito e l’illecito nel settore dell’erogazione del credito.
La norma ha affiancato a parametri soggettivi, previsti nella vecchia formulazione, nuovi parametri “oggettivi”, ampliando in modo considerevole l’ambito di applicazione del reato di usura e, conseguentemente, l’area di tutela offerta dalla norma.
Fino a quel momento, infatti, l’area di tutela ha operato esclusivamente in quei casi in cui si evidenziava uno “stato di bisogno”, ossia la presenza di una persona in difficoltà e di taluno che ne approfittava conseguendo vantaggi per sé o per altri.
Il parametro oggettivo rappresentato dal Tasso Soglia d’Usura, ex Art.2 della stessa L.108/96, diventa un elemento numerico certo, un limite da non superare, che accende il semaforo rosso ogni qual volta venga superato.
Questo passaggio segna un’importante innovazione, poiché cambia il destino della norma che non si limita più ad intervenire in quei casi estremi, in cui l’usura rappresentava solo l’anello di una catena di comportamenti delittuosi più articolati e gravi, ma interpreta l’esigenza di regolare in modo più chiaro i rapporti con la banca.
Usura in conto corrente

La Legge 108/96 inserisce come modifica importante, per il calcolo dell’usura in conto corrente, ulteriori parametri di riferimento che vanno a sommarsi determinando i costi addebitati al correntista, collegati alle operazioni di erogazione del credito.
Recita così l’art. 1, comma 3, L.108/96:
Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Ma cos’è l’usura?

 “Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.

Ma quando il corrispettivo è usuraio?

Per semplicità il corrispettivo è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di tempo. Quindi nel caso degli interessi il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla Banca. L’art. 2 della L. 108/96 indica che il Ministero del Tesoro sentito l’Ufficio Italiano Cambi e la Banca d’Italia fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di finanziamento.

Le categorie sono fissate annualmente.
Fra le categorie esiste anche le aperture di conto corrente, nonché tutte le varie tipologie di affidamento o finanziamento.
Il corrispettivo diviene usuraio quando il tasso applicato dalla banca è superiore al tasso soglia.
Come calcolo il tasso passivo bancario?

Anche in questo caso la legge è intervenuta dandoci un modello di calcolo che non è quello della banca.
Art. 1 comma 1, L. 108/96

“… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”
Quindi il ricalcolo avviene utilizzando tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione delle imposte (quali imposta di bollo). 

Quindi:
interessi + commissioni massimo scoperto + spese
——————————————————————– x 365
Numeri
in questo modo ottengo il TAN (Tasso Annuale Nominale) a questo punto è importante calcolare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che partendo dal TAN e tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi evidenzia il reale tasso (corrispettivo) applicato dalla banca nel rapporto di conto corrente.

Ecco quindi la generazione dell’usura.

Quando il TAEG è superiore al tasso soglia (denominato TEGM Tasso Effettivo Globale Medio) esiste usura. A questo punto il comma 3 dell’art. 644 del Codice Penale interviene ponendo un secondo limite. E cioè se il TAEG è superiore di una volta e mezza del TEGM allora l’usura gli interessi sono sempre considerati usurai, aggravando quindi la posizione della banca che li ha applicati.

 
Cosa accade al cliente una volta accertata l’usura?

Nel trimestre dove è accertata l’usura quanto corrisposto a titolo di interessi debitori e commissioni di massimo scoperto vengono rettificate. L’impatto è quindi superiore anche all’anatocismo.
Cosa accade alla banca una volta accertata l’usura?
L’art. 1 della Legge 108/96 fissa le seguenti pene a carico dell’usuraio:
Reclusione da 1 a 6 anni
Multa da € 3.098,74 a € 15.493,71

… ma l’articolo di legge continua …

“Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
  • se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  • se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  • se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  • se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

Ulteriori informazioni e consulenza per usura o anatocismo bancario, contattare  SDL CENTROSTUDI

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