lunedì 5 ottobre 2015

FINALMENTE UNA BANCA CONDANNATA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER L’USO RITORSIVO ED ESTORSIVO DELLA CENTRALE RISCHI

Il 12 agosto scorso ho scritto, su questo giornale: “Soggetti pericolosi per il credito: la segnalazione errata va risarcita”. 

Puntualmente arriva una sentenza di Corte d’Appello di Roma a favore del signor Dedel, cliente di un avvocato che collabora con l’avv. Biagio Riccio di Napoli e con la Fondazione SDL di SDLCentrostudi.

Il signor Dedel ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti a seguito  di un’indebita  segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. Il danno è stato liquidato per € 30.000 oltre a €.10.000 di stralcio del residuo debito. 

Viene, dunque, confermato che la segnalazione alla Centrale Rischi, è giustificata solo in presenza di una conclamata insolvenza. Anche  la Cassazione, in più riprese è ritornata a occuparsi delle vertenze risarcitorie promosse nei confronti di banche da chi è stato erroneamente segnalato alla centrale dei rischi della Banca d'Italia; spesso, come è successo al signor Dedel, senza essere nemmeno avvisato. 

La Corte ha riconosciuto anche alle società il risarcimento del danno conseguente all'illegittima segnalazione del loro nominativo alla Centrale Rischi. Viene  così riconosciuto non solo il pregiudizio alla reputazione della società e la conseguente situazione di difficoltà aziendale, ma anche il danno da stress riferibile alla disfunzione amministrativa e gestionale connessa alla ricerca di fonti di finanziamento alternative. 

Possono essere, dunque, risarciti sia il danno alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore, sia il danno al patrimonio, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza. 

La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale rischi richiede quindi una preventiva valutazione, da parte della banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria. Il caso del signor Dedel  conferma l’uso sempre più frequente della segnalazione del cliente in centrale rischi, con fini ritorsivi ed estorsivi, ossia per mettere il correntista alle strette e ottenere il pagamento nel più breve termine possibile. 

Il cliente, nel caso del Sig. Dedel,  dopo 9 anni ha ottenuto soddisfazione,  ma ancora una volta viene messa in luce da questa vicenda la vergognosa condizione di favore di cui godono le banche, perché non viene prevista dalla legge alcuna sanzione per chi ha sbagliato a segnalare. Né la banca né i suoi funzionari hanno subito sanzioni per il volontario errore. 


Avv. Monica Mandico


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