giovedì 11 agosto 2016

NEL MUTUO BANCARIO, ANCHE FONDIARIO, È VIETATO L'ANATOCISMO

La Suprema Corte di Cassazione ritorna ad esprimersi in materia di anatocismo nel contratto di mutuo fondiario dopo l’orientamento che si era già espressa con una sentenza precedente del 22 maggio 2014, n. 11400, l. 




DIVIETO DI ANATOCISMO ANCHE SU MUTUI FONDIARI 

La Suprema Corte ha ribadito che il divieto di anatocismo si debba applicare anche alle modalità di calcolo degli interessi applicati ai mutui fondiari contratti sotto le norme del Testo Unico Bancario.

Il mutuo fondiario cambia la sua natura da “rapporto dotato di particolari peculiarità” a “contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili”. 

Detto in parole ancora più semplici nel mutuo fondiario possono essere dimostrati fenomeni di anatocismo legale che si sottraggono al divieto generale di cui all’art. 1283 c.c., poiché gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento; è vietata invece la capitalizzazione di tali interessi moratori, siano essi applicati sugli interessi corrispettivi oppure sull’aliquota capitale

Riguardo alla problematica relativa all’anatocismo, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, il Testo Unico Bancario ha provveduto invece all’abrogazione della precedente disciplina specificamente dettata per il mutuo fondiario, secondo cui “il mancato pagamento di una rata implicava l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intero suo ammontare” (compresa la parte corrispondente agli interessi di ammortamento).

Deve, dunque, ritenersi applicabile anche ai rapporti di mutuo fondiario il regime civilistico vigente in punto di maturazione di interessi su interessi (scaduti e non pagati): non è, infatti, rinvenibile nel Testo Unico Bancario una specifica disposizione che, al pari della normativa precedente, disponga una deroga al principio generale di cui all’art. 1283 c.c., “dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario”.


La Corte  dunque ha concluso che, per il mutuo fondiario, si applicano i regimi generali dell’art. 1283 del codice civile. 


CHE COS'È L'ANATOCISMO?

Anatocismo è un termine derivato dal greco anà (sopra, di nuovo) e tokòs (interesse) che descrive la presenza di un calcolo di interessi sugli interessi, in modo che gli interessi calcolati sul capitale possano fruttare altri interessi.

Un esempio di anatocismo è quello che vede sommare al capitale di debito residuo gli interessi maturati.  Il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, in caso di obbligazione pecuniaria, dal punto di vista giuridico, si vedrebbe obbligato al pagamento sia del capitale, sia degli interessi pattuiti, ed anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti.

Per chiarire quanto possa incidere questa prassi in un contratto di conto corrente bancario, prendiamo ad esempio il seguente conteggio. Supponiamo che un correntista nell’arco del decennio 2004 – 2014 abbia uno scoperto medio sul conto corrente di 10.000,00 € e un tasso di interesse passivo medio di 10% annuo. Con la capitalizzazione trimestrale, gli interessi nel decennio ammonteranno ad 16.868,57 € mentre senza capitalizzazione essi ammonteranno ad € 10.005,48. 

Nonostante il codice civile vieti di introdurre interessi anatocistici, le banche hanno comunque utilizzato a lungo tale tecnica. Senonché la Corte di Cassazione con una nota sentenza abbia affermato l’illegittimità degli addebiti bancari per anatocismo anche per il passato. 


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