SDL Centrostudi riporta il commento predisposto dal Avv. Biagio Riccio:
Nota a sentenza
La sentenza che si annota ha una sua peculiarità in quanto si
riferisce ad una controversia nata prima dell’anno 2000; la banca non ha
tenuto conto di questa fondamentale circostanza e comunque ha applicato
retroattivamente la delibera C.ICR,riconoscendo che nella fattispecie
andasse contemplato l’anatocismo,valevole solo per le vertenze
successive al febbraio del 2000.
Ha scritto il giudice: “la Banca ha poi applicato la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e quella annuale per gli interessi
attivi; non è stato operato alcun successivo adeguamento dei rapporti
alle previsione della delibera Cicr 9.2.2000 quanto alla
capitalizzazione, che quindi deve ritenersi illegittima per l’intero
sviluppo dei rapporti stessi”
E’ ben noto che “La delibera CICR 9 febbraio 2000, con cui si sono
fissate le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli
interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne è
consentita la periodizzazione trimestrale. non ha efficacia retroattiva,
nel senso che, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore
della delibera, l’adeguamento dei contratti medesimi da parte
dell’istituto di credito alla nuova realtà normativa non vale a sanare
automaticamente il vizio di nullità. Al riguardo si osserva che la
disposizione transitoria dell’art. 7 della delibera CICR, con cui si
prevede l’adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate
nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia
adempiuto dalla banca o dall’intermediario finanziario quanto previsto
dal comma 2 della stessa, secondo cui nel caso di modifica, comportante
un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate la modifica
deve essere specificatamente approvata per iscritto dalla clientela. È
evidente, infatti, che per i contratti stipulati precedentemente alla
delibera, la nullità della clausola anatocistica determina, come sopra
precisato, l’assenza di capitalizzazione degli interessi; il richiamo
alle “condizioni precedentemente applicate”, ripostato nell’art. 7 della
delibera non può essere riferito alla nullità dell’anatocismo
trimestrale, risultante dalla normativa vigente precedentemente alla
delibera stessa; ne consegue che la capitalizzazione trimestrale
reciproca con l’adeguamento automatico operato dall’istituto di credito
implica un peggioramento delle condizioni che, in mancanza di una
specifica approvazione scritta del cliente, perpetra gli effetti della
nullità. A conforto di detto orientamento si riscontra l’intervento
della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.
25, comma 3, del D. Lgs. 4 agosto ’99 n. 342; dunque è venuta meno la
possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione
anatocistica preesistente. In altri termini, la pronuncia della Corte
Costituzionale ha fatto venir meno il presupposto legittimante l’art. 7
della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti
precedenti per i quali si rende necessario che le nuove clausole di
capitalizzazione siano oggetto di approvazione scritta dal cliente,
risultando illegittimo l’adeguamento in via generale pubblicato sulla
gazzetta Ufficiale e comunicato per iscritto alla clientela. Per effetto
della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, le clausole
anatocistiche restano disciplinate, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in
vigore (v. sul punto anche Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. n. 4093/2005;
Cass. n. 25016/2007)” (Tribunale di Messina, dott. Daniele Carlo Madia,
sent. n° 618 del 21 marzo 2013; nel medesimo senso cfr. Tribunale di
Piacenza, sentenza del 27/10/2014, n° 757).
Dunque, vale quanto disciplinato dalla Corte di legittimità a sezioni
unite: “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui
saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della
sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 cost.,
l’art. 25 comma 3 d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la
validità e l’efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera Cicr
di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche
stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che
regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla
normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle
in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.” (Cassazione
civile, sez. un., 04/11/2004, n° 21095).
Nel caso in rassegna la banca non ha proceduto a nessuna
regolarizzazione del rapporto di conto corrente anche con un contratto
che regolasse le pattuizioni in ragione delle nuove regole
sull’anatocismo.In proposito ha statuito la giurisprudenza:” Nella vigenza del regime delineato dalla delibera con cui il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell’anatocismo nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, il riconoscimento degli interessi anatocistici è subordinato, per i contratti bancari stipulati dopo il 21 aprile 2000, alla sussistenza di una specifica pattuizione tra le parti e, per quelli stipulati in epoca anteriore nei quali le pattuizioni sulla capitalizzazione degli interessi erano nulle, al raggiungimento di un nuovo accordo con il cliente, non essendo all’uopo sufficiente la comunicazione delle nuove condizioni effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, dal momento che rispetto a una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione (Tribunale di Padova sentenza, 26-07-2012 Foro it. anno 2013, parte I, col. 1028).
Sulla base di questi assunti il giudice ha ritenuto parte attrice comunque creditrice della somma di euro 26.709,19, importo risultante da partite in compensazione tra le parti, come da dispositivo della sentenza.
Avv. Biagio Riccio
Scarica il Documento
Nessun commento:
Posta un commento