giovedì 22 dicembre 2016

SENTENZA DI ANNULLAMENTO ISCRIZIONI A RUOLO ALLA TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA

sentenza annullamento
Questa interessante sentenza è stata emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia in data 10.10.2016 e pubblicata in data 12.12.2016. 

La Commissione ha accolto parzialmente il ricorso annullando parte delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle di pagamento. 

La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto iscrizioni a ruolo e relative cartelle di pagamento, dettagliatamente indicate nel ricorso, relative ad addizionale regionale, IVA, IRPEF e ritenute per le annualità 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per un carico complessivo di Euro 92.139,22. 

La Commissione Tributaria ha, preliminarmente, ribadito l’impugnabilità degli estratti di ruolo rilevando che recenti assunti della Cassazione hanno spiegato che il ricorso contro l’estratto è in realtà ricorso contro il ruolo e, pertanto, vale come impugnativa della cartella esattoriale cui rinvia. 

Attraverso il ricorso si è eccepita, innanzitutto, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti a qualsiasi procedura di riscossione coattiva. 

In materia, l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione, prevede espressamente che l’Agente della Riscossione debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. 

La citata legge pone, dunque, in capo all’Agente della riscossione il preciso onere di notificare l’iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento. 

E’ di tutta evidenza, quindi, che, in mancanza della notifica di un atto presupposto, l’azione amministrativa tesa alla riscossione dei contributi risulta viziata. 

Ciò deriva dalla semplice circostanza che, essendo il procedimento di riscossione improntato al principio di “tipicità” degli atti, l’attuazione della pretesa deve avvenire seguendo le regole positivizzate dal legislatore. 

Da tale vizio risulta inequivocabilmente la decadenza in cui è incorsa Equitalia Spa in relazione al potere di riscuotere i tributi oggetto del ricorso. 

Stante la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali, si è altresì contestata l’inesistenza, o comunque la nullità o l’annullabilità, delle relative iscrizioni a ruolo. 



Sulla base di tali principi la Commissione adita ha rilevato che non tutte le cartelle impugnate sono state notificate, non avendo Equitalia, regolarmente costituitasi, provveduto al deposito di documentazione comprovante la notificazione delle relative cartelle. 

Si è poi eccepita la prescrizione dei crediti vantati da Equitalia. 

Il Giudice Tributario ha rilevato che una serie di poste a debito erano relative a crediti non esigiti per oltre un decennio e, quindi, caduti in prescrizione. 

Per un’altra serie di poste i termini della prescrizione (ordinaria decennale) non si sono consumati e quindi il debito d’imposta è stato confermato solo in quei casi in cui Equitalia ha dato prova della notifica. 

In conclusione, la Commissione ha accolto parzialmente il ricorso e annullato parte degli atti impugnati. 

Causa seguita dall’Avv. Andrea Ziletti. 

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