venerdì 16 dicembre 2016

SDL CENTROSTUDI: ANNULLATO L'ATTO IMPUGNATO

sentenza annullamento
Pubblichiamo una interessante sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 16.11.2016 e pubblicata in data 30.11.2016, nella quale, tra l’altro, vengono definite in modo netto alcune questioni relative all’onere probatorio.


La Commissione ha accolto integralmente il ricorso e annullato l’atto impugnato.

La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da Equitalia in data 24.02.2016, comunicazione emessa sul presupposto del mancato pagamento di sei cartelle, dettagliatamente indicate nel ricorso, relative ad addizionale regionale, IVA, IRAP e ritenute per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per un carico complessivo di Euro 71.155,67.

Attraverso il ricorso si è eccepita, innanzitutto, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti a qualsiasi procedura di riscossione coattiva.
In materia, l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione, prevede espressamente che l’Agente della Riscossione debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
La citata legge pone, dunque, in capo all’Agente della riscossione il preciso onere di notificare l’iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento.
E’ di tutta evidenza, quindi, che, in mancanza della notifica di un atto presupposto, l’azione amministrativa tesa alla riscossione dei contributi risulta viziata.
Ciò deriva dalla semplice circostanza che, essendo il procedimento di riscossione improntato al principio di “tipicità” degli atti, l’attuazione della pretesa deve avvenire seguendo le regole positivizzate dal legislatore.
Da tale vizio risulta inequivocabilmente la decadenza in cui è incorsa Equitalia Spa in relazione al potere di riscuotere i tributi oggetto del ricorso.
Stante la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali, si è altresì contestata l’inesistenza, o comunque la nullità o l’annullabilità, delle relative iscrizioni a ruolo.

Tali principi sono stati fatti propri dalla Commissione, ritenendo preliminare ed assorbente tale motivo di ricorso.
Ha rilevato, infatti, la Commissione che nell’atto impugnato non è allegata alcuna prova della notificazione delle cartelle di pagamento, e degli estratti di ruolo, alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Scrive il Giudice Tributario: “La mancata costituzione in giudizio di Equitalia s.p.a. e la conseguente mancata produzione di documentazione attestante l’effettiva notificazione di tali atti, impedisce di poter verificare se le cartelle di pagamento siano state ritualmente notificate alla ricorrente e se la stessa sia stata dunque posta in condizione di impugnare ciascuna cartella”.

Si è poi eccepita la mancata notifica della intimazione ad adempiere ex art. 50 Dpr. n. 602/73, notifica nel caso di specie necessaria in quanto l’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata ben oltre un anno dalla notificazione dell’ultima cartella di pagamento asseritamente avvenuta in data 13 giugno 2014.

Ebbene, anche tale eccezione è stata accolta dalla CTP di Milano, evidenziando che le cartelle di pagamento tutte sono state (presuntivamente) notificate tra il 26 gennaio 2011 ed il 13 giugno 2014, quindi ben oltre un anno precedente la notifica della comunicazione impugnata, a sua volta notificata il 24 febbraio 2016.

La Commissione ha quindi accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato.

Causa seguita dall’Avv. Andrea Ziletti

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