Pubblichiamo una interessante sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano in data 16.11.2016 e pubblicata in data
30.11.2016, nella quale, tra l’altro, vengono definite in modo netto
alcune questioni relative all’onere probatorio.
La Commissione ha accolto integralmente il ricorso e annullato l’atto impugnato.
La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto una
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da
Equitalia in data 24.02.2016, comunicazione emessa sul presupposto del
mancato pagamento di sei cartelle, dettagliatamente indicate nel
ricorso, relative ad addizionale regionale, IVA, IRAP e ritenute per le
annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, per un carico complessivo di Euro 71.155,67.
Attraverso il ricorso si è eccepita, innanzitutto, l’omessa notifica
delle cartelle di pagamento, atti presupposti a qualsiasi procedura di
riscossione coattiva.
In materia, l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante
le modalità di riscossione, prevede espressamente che l’Agente della
Riscossione debba notificare la cartella di pagamento al debitore
iscritto a ruolo.
La citata legge pone, dunque, in capo all’Agente della riscossione il
preciso onere di notificare l’iscrizione a ruolo portata dalla cartella
di pagamento.
E’ di tutta evidenza, quindi, che, in mancanza della notifica di un
atto presupposto, l’azione amministrativa tesa alla riscossione dei
contributi risulta viziata.
Ciò deriva dalla semplice circostanza che, essendo il procedimento di
riscossione improntato al principio di “tipicità” degli atti,
l’attuazione della pretesa deve avvenire seguendo le regole
positivizzate dal legislatore.
Da tale vizio risulta inequivocabilmente la decadenza in cui è
incorsa Equitalia Spa in relazione al potere di riscuotere i tributi
oggetto del ricorso.
Stante la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali, si è
altresì contestata l’inesistenza, o comunque la nullità o
l’annullabilità, delle relative iscrizioni a ruolo.
Tali principi sono stati fatti propri dalla Commissione, ritenendo preliminare ed assorbente tale motivo di ricorso.
Ha rilevato, infatti, la Commissione che nell’atto impugnato non è
allegata alcuna prova della notificazione delle cartelle di pagamento, e
degli estratti di ruolo, alla base della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria.
Scrive il Giudice Tributario: “La mancata costituzione in
giudizio di Equitalia s.p.a. e la conseguente mancata produzione di
documentazione attestante l’effettiva notificazione di tali atti,
impedisce di poter verificare se le cartelle di pagamento siano state
ritualmente notificate alla ricorrente e se la stessa sia stata dunque
posta in condizione di impugnare ciascuna cartella”.
Si è poi eccepita la mancata notifica della intimazione ad adempiere
ex art. 50 Dpr. n. 602/73, notifica nel caso di specie necessaria in
quanto l’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è
stata notificata ben oltre un anno dalla notificazione dell’ultima
cartella di pagamento asseritamente avvenuta in data 13 giugno 2014.
Ebbene, anche tale eccezione è stata accolta dalla CTP di Milano,
evidenziando che le cartelle di pagamento tutte sono state
(presuntivamente) notificate tra il 26 gennaio 2011 ed il 13 giugno
2014, quindi ben oltre un anno precedente la notifica della
comunicazione impugnata, a sua volta notificata il 24 febbraio 2016.
La Commissione ha quindi accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato.
Causa seguita dall’Avv. Andrea Ziletti
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