Dal 22 ottobre è in vigore il decreto legislativo numero 159/2015 che recita di “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”.
Se siete tra quei contribuenti decaduti negli ultimi due anni, dal 22 ottobre si avranno nuove opportunità di rateizzare le cartelle e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute.
È sufficiente andare presso uno sportello Equitalia e richiedere l'istanza entro il 21 novembre 2015.
TRA LE NOVITÀ DEL DECRETO
Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili.
I decaduti sono coloro che non hanno pagato 8 rate, anche non consecutive, a Equitalia.
Potranno chiedere la riammissione alla rateazione sia le persone fisiche, che le ditte individuali e le società che avevano pattuito un piano di rateazione per cartelle di pagamento;
avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Entrate e/o dalle Dogane e/o dai monopoli;
avvisi di addebito emessi dall’INPS.
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Il nuovo piano di rateazione però presenta alcuni limiti alle regole generali: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per essere riammessi ad un piano di rateazione è necessario presentare la domanda entro il 21 novembre.
Potete richiedere i moduli presso gli sportelli territoriale di Equitalia o nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.
La riammissione alla nuova rateazione terrà conto dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
CAMBIANO PERÒ I PIANI DI DILAZIONE PER TUTTI
Per le nuove rateazioni (non chi viene riammessi al piano) il piano decade con il mancato pagamento di cinque rate non consecutive. Per questi piani, in caso di decadenza, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.
In pratica mettendosi in pari con i pagamento, per i piani ammessi dal 22 ottobre 2015, sarà sempre possibile riattivare il piano di rateazione.
Equitalia: stop ai pagamenti in caso di sospensione
Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati dall’atto, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
COME EVITARE IL PIGNORAMENTO
Ricordiamo infine che Equitalia non può rifiutare un pagamento parziale del debito. Se il contribuente non ha i soldi sufficienti per pagare, tutto in una volta, l’importo necessario a far scendere il debito sotto la soglia “limite” di una eventuale ipoteca o dell’esecuzione forzata, può certo chiedere, per la stessa cifra, una rateazione di singole cartelle. È infatti possibile, solo da poco, ottenere da Equitalia una dilazione inserendo nel piano una o più specifiche cartelle, lasciando fuori le altre. In pratica, a differenza di quanto accadeva in passato, oggi è possibile accedere a una rateazione anche per una singola cartella di pagamento e non necessariamente su tutto il debito. Finora invece la rateazione veniva concessa da Equitalia a condizione, tra l’altro, che il contribuente richiedente si impegnasse a dilazionare l’intero importo dei debiti. Pertanto, la richiesta di dilazione comportava in capo al contribuente l’accettazione del piano di ammortamento comprendente tutte le cartelle. In questo modo, il contribuente potrà ridurre la propria esposizione debitoria con Equitalia, portandola al di sotto della soglia limite per l’ipoteca o l’esecuzione.
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È veramente una indecenza che non ci sia una corretta informazione, al cittadino, su questi temi. Arrivano le cartelle e i piccoli imprenditori, le famiglie, sono in balia della burocrazia senza che si possa fare nulla di concreto. Finisci per scontrarti contro dei colossi e non hai la forza e economica di difenderti anche se hai ragione.
RispondiEliminaUna domanda: se è già stata effettuata una rateazione della cartella è sempre valido il ricorso per l'annullamento della stessa? Si può chiedere una sospensione del pagamento?
RispondiEliminaGrazie per le risposte che potrete darmi.
Quanto sta succedendo in Italia sempre più frequentemente dimostra come ormai siano saltate tutte le garanzie di giustizia nei confronti dei cittadini indifesi di fronte alla legge. Mentre i politici la fanno franca e gli italiani onesti devono pagare al posto loro senza scampo e nessuna possibilità da parte della giustizia di essere protetti come dice la costituzione.
RispondiEliminaQuesta è giustizia secondo voi?
Buongiorno, io ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia con una multa, ma non ho mai ricevuto il verbale e quindi non ho modo di verificare se hanno ragione. Cosa si può procedere per verificare?
RispondiEliminaGrazie in anticipo
È obbligatoria la notifica di un atto con richiesta di pagamento da parte dell’ente titolare del diritto di credito, sia esso una sanzione (come nel caso della multa) o un’imposta non versata.
RispondiEliminaSenza la notifica di questo atto, la cartella che le arrivasse è nulla e lei può impugnarla davanti al giudice competente (per le multe, il giudice di pace, per i contributi Inps e Inail al tribunale ordinario, per le imposte alla Commissione Tributaria).
Dunque lei non è tenuto al pagamento, né totale né parziale.
Ad ogni modo per qualsiasi dubbio può rivolgersi al nostro numero verde. Cordiali saluti.