domenica 22 novembre 2015

ANATOCISMO: CHI PUÒ RICHIEDERE INDIETRO I SOLDI?

Qualcuno si presenta di persona al nostro centro di Mazzano (BD), in molti telefonano al numero verde di SDL Centrostudi, altri chiedono chiarimenti via email o tramite il form dei contatti.  In queste ultime settimana il nostro centro ha ricevuto numerose richieste da parte di persone che si sono viste recapitare a casa una lettera dalla propria banca in materia di anatocismo, la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi.



Gli istituti hanno quasi sempre conteggiato l'interesse composto ogni tre mesi. 
Per dirla in maniera più semplice: se uno scoperto prevede interessi a favore della banca del 15%, questi verranno conteggiati ogni tre mesi e sommati alla cifra totale dovuta dal cliente dell'istituto su cui poi si calcolano di nuovo gli interessi.

In questo modo il debito cresce a dismisura e a danno del correntista.

Cominciamo con il dire che l’usura bancaria è un reato penale, anche se 90% delle volte rimane materia civilistica.  La Legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Niente interessi su interessi dunque. Somme che possono diventare di una certa entità per le famiglie e ancora di più per le aziende.
Il fatto è che le banche hanno continuato imperterriti a svolgere questa pratica in attesa di chiarimenti dal Tesoro (Circ) . Tuttavia nel corso degli ultimi mesi parecchi tribunali hanno stabilità l'illeicità di tale comportamento.


Se avete un conto corrente, avete ottenuto un prestito, un credito personale (es. finalizzato all'acquisto rateale), un mutuo, un prestito contro cessione del quinto dello stipendio ecc. ecc. forse non lo sapete ma potreste pagare più interessi sulle somme prestate di quanto non sia lecito.  
Ora le banche dovrebbero restituire le somme incassate.

Quali sono i correntisti che possono riavere indietro i soldi? Tutti quelli che hanno un conto corrente al quale sono stati applicati interessi anatocistici, in quanto scoperto o per esempio su un fido in corso che hanno sforato. Nel caso la banca non voglia restituire i soldi indietro è possibile richiedere a SDL Centrostudi una perizia e poi procedere per vie legali.

La Fondazione SDL ha esaminato oltre 46.000 conti correnti in capo a 14 mila imprese, per un complesso di 125 mila addetti: si scopre che il 99% dei conti correnti presenta anomalie, il 71% tassi di interesse superiori alla soglia di usura, e che ogni 100 euro un’alta percentuale non era dovuta.

In molti casi si tratta di anatocismo, ovvero l'applicazione di interessi sugli interessi maturati, che fanno crescere il debito verso la banca. E i clienti non se accorgono.

Negli ultimi mesi sono state emesse in Italia diverse condanne ottenute attraverso sentenze e ordinanze nei confronti di banche e istituti di credito che hanno praticato l’anatocismo. SDL Centrostudi pubblica tra l'altro tutte le sentenze delle controversie che sostiene per i propri clienti e offre analisi gratuita delle anomalie finanziarie su conti correnti, mutui, leasing, derivati e atti impositivi. Potete anche scaricare l'App gratuita per essere costantemente aggiornati. 


SDL CENTROSTUDI
Desiderate restare aggiornati su questi argomenti?
Seguiteci anche su Facebook, Twitter e LinkedIn

Oppure contattateci per un parere legale.

3 commenti:

  1. Salve. Sono titolare di un azienda classificata come ditta individuale. Per vari motivi non posso più lavorare con l'anticipo di portafoglio delle banche e tiro avanti richiedendo i pagamenti in anticipo o alla consegna ai miei clienti. Ebbene tempo fa sono andato nel principale istituto di credito con cui lavoravo chiedendo informazioni per avere gli estratti conto degli ultimi cinque anni della mia attività cioè fino alla chiusura dei rapporti. E mi sono sentito richiedere cifre molto elevate per le mie attuali possibilità economiche. Mi domando e domando se è lecito da parte delle Banche richiedere cifre elevatissime?. Oppure se ci si può opporre a queste pretese economiche in un qualche modo o maniera e li Legge?. Grazie mille. Fausto

    RispondiElimina
  2. Sig. Fausto, intanto grazie per averci scritto.

    Sottoporremo il suo quesito ai nostri esperti. Tuttavia per fare prima la cosa migliore per lei sarebbe sottoporre il suo caso direttamente tramite il form dei contatti ai nostri esperti al seguente link https://www.sdlcentrostudi.it/contatti/
    dettagliando meglio il caso in questione.

    In alternativa può chiamare il numero verde 800 189 808

    Buona giornata
    SDL Centrostudi

    RispondiElimina
  3. Sig. Fausto, ecco la risposta dei nostri esperti.


    Il Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93) e, più in particolare, l’art. 119 ult. comma ha esteso rafforzandolo il diritto sulla c.d. trasparenza bancaria, originariamente riconosciuto e disciplinato dall’art. 8 comma 4 della Legge n. 154 del 17 Febbraio 1992 e – a seguito della copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione – configurabile oggi quale vero e proprio diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta in quanto situazione giuridica finale e non meramente strumentale in relazione all’utilizzo che il cliente intenda fare della documentazione richiesta.
    Specificamente, l’art. 119 sopra richiamato dispone che: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

    Tale previsione apporta significative innovazioni, così riassumibili:

    - La richiesta di documentazione può riguardare qualsiasi contratto perfezionato (dunque, non solo rapporti di deposito e di conto corrente);

    - Il termine entro il quale dev’essere consegnata la documentazione non può eccedere 90 gg.(e non più 60 gg.);

    - Il cliente può richiedere documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (e non più soltanto cinque anni);

    - Il diritto dev’essere riconosciuto non solo al cliente, ma anche al successore a qualunque titolo ed a chi subentra nell’amministrazione dei beni (tale innovazione è stata introdotta in un secondo momento con l’art. 24 del d.lgs. n.342 del 4 Agosto)

    Un ultimo rilievo: infatti, il disposto dell’art. 119 sancisce che il cliente possa sì richiedere la documentazione de qua, ma a proprie spese – A quanto può ammontare l’esborso richiesto dall’istituto bancario?

    Su questo punto si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Roma con Decisione n. 15/2015, il forza della quale l’istituto dev’essere sì ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione – costi variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli - ma non può accordarsi una previsione standardizzata dei costi come indicati nei Fogli informativi, in quanto non coerente con lo spirito dell’art. 119 del TUB il quale prevede che “Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

    Pertanto, il Collegio ha accertato e dichiarato il diritto del cliente a ricevere la documentazione richiesta con addebito di spese commisurate ai soli costi di produzione, oltre ad eventuali spese di spedizione.

    RispondiElimina