domenica 15 novembre 2015

EQUITALIA: ANCHE IL FONDO PATRIMONIALE È PIGNORABILE

Il fondo patrimoniale diventa sempre meno difendibile e attaccabile dal fisco anche per debiti dell’impresa: la Cassazione si schiera dalla parte del fisco. 

equitalia e fondo patromoniale


CHE COS'È IL FONDO PATRIMONIALE 

Fin dai tempi della sua istituzione, il fondo patrimoniale è sempre stato un ottimo strumento per famiglie e imprenditori per salvaguardare i propri beni (in particolare gli immobili come la casa, i terreni, ecc.) dalla possibilità di debiti nei confronti del fisco o dei creditori (es. Istituti Bancari).
Lo si attiva con un atto notarile dal costo contenuto rispetto ai vantaggi, attivando un cosiddetto vincolo giuridico, che mira a proteggere alcuni beni individuati per far fronte ai bisogni della famiglia e che dunque non possono essere ipotecati, pignorati e venduti dai creditori. 

Per legge i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono infatti soggetti a esecuzione forzata per  debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche i debiti del consumatore, come un finanziamento, ecc.

Oggi tuttavia il fondo patrimoniale ha ormai perso quasi definitivamente, almeno nei confronti del fisco,  la tutela che vedeva garantita  in passato, soprattutto nei confronti di beni immobili (es. la propria casa)

Già ad esempio il creditore faccia partire il pignoramento entro l’anno successivo dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio, poteva aggredire i beni che in esso sono confluiti (per esempio, la casa, i terreni, ecc.) anche senza fare prima procedere all’azione revocatoria.

Ma anche dopo cinque anni per la revocatoria, la legge ritiene il fondo patrimoniale comunque pignorabile anche per i debiti derivanti dall’esercizio di attività professionale o aziendale. 

Dunque la Cassazione ha confermato con una recente sentenza (Art. 170 cod. civ. Cass. n. 5684/2006) la minaccia a una delle istituzioni più tradizionali e sacre del diritto italiano: la propria abitazione.  Come? 

Per cominciare il fondo patrimoniale su cui vengono segnalati  i beni immobili della famiglia, può essere aggredito in due casi: – per i debiti contratti prima della costituzione del fondo
Il fondo diventa inefficace  se un  creditore che ha agito con la revocatoria entro massimo 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio. 
Dopo tale periodo, il fondo è inattaccabile dai creditori sorti prima della costituzione del fondo. 
Inoltre il creditore deve dare prova dell’intenzione fraudolenta che ha animato il debitore nella costituzione del fondo (egli, cioè, non deve essere titolare di altri beni su cui il creditore possa soddisfarsi agevolmente con il pignoramento). 

Una recente riforma consente di non dover necessariamente agire con la revocatoria se si iscrive il pignoramento entro 1 anno dalla costituzione del fondo. – per i debiti contratti dopo la costituzione del fondo: in tal caso, il fondo patrimoniale (o meglio i beni che lo costituiscono) possono essere oggetto di pignoramento solo nel caso in cui le obbligazioni per cui si procede siano state contratte per il bisogno della famiglia. In pratica, tutte le volte in cui il debito deriva da una spesa contratta per far fronte alle esigenze primarie del nucleo, il creditore può pignorare i beni del fondo.

Il pignoramento, in tal caso, non necessita dell’azione revocatoria e può essere avviato sempre (ossia anche dopo i cinque anni).

Il problema sta poi nel fatto di individuare i cosiddetti “bisogni della famiglia” , un concetto non univoco per tutti e non  facile da individuare per qualsiasi nucleo familiare.

COSA FA EQUITALIA? 

Recentemente Cassazione ha ribadito la legittimazione dell’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia sui beni del fondo patrimoniale anche quando i debiti tributari derivano dall’impresa individuale.

Insomma, a Equitalia non deve interessare  se il patrimonio è costituito da necessità familiari che siano ritenute tali dai familiari.

Gli ultimi orientamenti della Corte, dunque, stabilisce che il reddito di impresa, qualora sia un bene atto al mantenimento della famiglia, genera debiti con il fisco che consentono il pignoramento del fondo patrimoniale.

E ciò, ovviamente, anche dopo i cinque anni di cui abbiamo parlato prima della revocatoria.

Il fondo dunque non garantisce più la tutela che aveva un tempo.

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